Quando si parla di rifacimento della fognatura negli edifici con la tecnica del relining, uno dei dubbi più frequenti riguarda il piano fiscale: l’intervento di Relining rientra nella manutenzione ordinaria o nella manutenzione straordinaria? E, soprattutto, con il rifacimento della fognatura si può accedere alle detrazioni fiscali?

Online circolano interpretazioni contrastanti, ma per non rischiare errori e spiacevoli sorprese è fondamentale chiarire come il relining venga inquadrato dalla normativa.

In questo articolo vedremo:

  • La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria secondo il Codice Civile e il Testo Unico dell’Edilizia;
  • Come viene classificato il relining dal punto di vista fiscale;
  • Se e quando è possibile ottenere agevolazioni o incentivi.

Cos’è il relining e perché è diverso dalla posa di una nuova fognatura

Il Relining è una tecnica innovativa per riparare le tubazioni esistenti dall’interno, senza demolizioni e senza sostituire la fognatura.
A differenza della posa di una nuova fognatura, il relining non crea un nuovo impianto: si tratta di un intervento conservativo che riveste la tubazione già presente, ripristinandone la funzionalità e prolungandone la durata nel tempo.

Questa differenza è importante dal punto di vista fiscale: il rifacimento della fognatura di un edificio (casa o condominio) con tecnica relining rientra tra le manutenzioni ordinarie, perché mira a mantenere e conservare le strutture esistenti senza sostituirle.

Per questo motivo, il rifacimento della fognatura con Relining non può essere considerato manutenzione straordinaria, né beneficiare delle relative detrazioni fiscali, ma si configura come manutenzione ordinaria con tutte le implicazioni del caso.

Manutenzione ordinaria o straordinaria: cosa dice la legge su edifici e condomini

Per capire come inquadrare un intervento di rifacimento della fognatura in un edificio con la tecnica di Relining, è fondamentale conoscere come la Legge distingue la manutenzione ordinaria da quella straordinaria, perché questa classificazione influisce su costi, responsabilità e detrazioni fiscali.

Secondo l’articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), le definizioni sono chiare:

🔹Manutenzione ordinaria (lett. a)

  • Interventi edilizi volti a riparare, rinnovare e sostituire le finiture degli edifici
  • Operazioni necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

🔹Manutenzione straordinaria (lett. b)

  • Opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti strutturali degli edifici
  • Realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici
  • Non altera la volumetria complessiva dell’edificio e non modifica la destinazione d’uso

Accanto al Testo Unico dell’Edilizia, il Codice Civile disciplina gli aspetti pratici e gestionali negli edifici e nei condomini.

Manutenzione condomini:

Art. 1117 c.c. – Rientrano tra le parti comuni dell’edificio anche gli impianti fognari, soggetti ad interventi di relining

Art. 1135 c.c. –L’assemblea delibera gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 1136 c.c. – Gli interventi di manutenzione ordinaria, come il Relining, non necessitano di approvazione assembleare, velocizzando le opere.

Art. 1129 c.c. –L’amministratore ha il dovere di provvedere alla manutenzione ordinaria per la conservazione del bene comune e può proporre interventi straordinari, che richiedono approvazione assembleare.

Manutenzione negli edifici privati o locati:

Art. 1576 c.c. –Il locatore deve mantenere la cosa locata in buono stato, compreso il ripristino della vetustà delle tubazioni e degli impianti esistenti

Art. 1609 c.c. –Il conduttore (affittuario) deve eseguire le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, come quelle causate dall’uso normale dell’immobile.

In sintesi: il DPR 380/2001 definisce la natura tecnica degli interventi edilizi, mentre il Codice Civile stabilisce chi deve autorizzare e chi deve sostenere i costi negli edifici e nei condomini.

Relining e detrazioni fiscali: si può accedere ai bonus?

Poiché classificato come manutenzione ordinaria, il Relining delle fognature non consente, se eseguito su immobili di proprietà privata singola, di accedere alle principali detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia (Bonus 50%) né agli altri bonus edilizi riservati agli interventi di manutenzione straordinaria.

Tuttavia, esistono delle eccezioni:

  • Interventi integrati: se il Relining viene eseguito come parte di un’opera più ampia di manutenzione straordinaria (ad esempio isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione ecc), potrebbe rientrare nel pacchetto di lavori agevolabili.
  • Parti comuni dei condomini: Gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali possono beneficiare di detrazione, a condizione che le spese siano ripartite tra i condomini secondo i millesimi di proprietà.

Esempi pratici:

  • Un condominio che fa eseguire il Relining su fognature di parti comuni (spese da suddividere per millesimi tra i condomini) può inserire il risanamento della fognatura tra le spese detraibili.
  • Una villetta che fa solo il Relining delle proprie tubazioni, senza interventi straordinari aggiuntivi, non potrà accedere al Bonus 50%

In sintesi: il Relining, preso singolarmente su un immobile singolo, non gode di agevolazioni fiscali, mentre su parti comuni condominiali può essere detraibile secondo le regole della manutenzione ordinaria e della ripartizione delle spese.

Ogni situazione edilizia e fiscale può presentare variabili specifiche: per applicare correttamente le detrazioni e non incorrere in errori, è sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico o a un fiscalista esperto.